IL CONSIGLIO REGIONALE
                            HA APPROVATO
                     IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         HA APPOSTO IL VISTO
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
                             Definizione
 
   1.  E' attivita' ricettiva di tipo alberghiero quella diretta alla
produzione di servizi per l'ospitalita'  esercitata  nelle  strutture
ricettive di cui alla presente legge.
   2.  Gli  esercizi  ricettivi  alberghieri  sono  classificati, per
esigenze di pubblico interesse e ai fini di una corretta  ospitalita'
turistica,  in  base  ai  requisiti  indicati  nelle  tabelle A) e B)
allegate.