IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL COMMISSARIO DEL GOVERNO HA APPOSTO IL VISTO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. Definizione 1. E' attivita' ricettiva di tipo alberghiero quella diretta alla produzione di servizi per l'ospitalita' esercitata nelle strutture ricettive di cui alla presente legge. 2. Gli esercizi ricettivi alberghieri sono classificati, per esigenze di pubblico interesse e ai fini di una corretta ospitalita' turistica, in base ai requisiti indicati nelle tabelle A) e B) allegate.